1. Note generali
La facoltà di una rappresentanza diplomatica e consolare di utilizzare risorse notarili all’estero deriva dalla sezione 50(A) della Legge del Notariato 5736/1976. In base a questa norma, un’atto eseguito dal suddetto rappresentante, viene considerato equipollente a un atto notarile.
Un’autenticazione notarile deve essere eseguita dinanzi al rappresentante diplomatico consolare.
2. Autenticazione notarile fornita dalla rappresentanza consolare
Autenticazioni notarili fornite dalla rappresentanza in base alle disposizioni di legge:
- Autentica di firma
- Autentica di firme e bolli di ufficiali e di istituzioni ufficiali del paese in cui risiede la rappresentanza, di paesi non firmatari della convenzione dell’Aia che abolisce l’obbligatorietà dell’autenticazione dei documenti pubblici stranieri – 1961 (Apostille)
- Certificati di esistenza in vita
- Attestazione di conformità di copie di documenti
- Rilascio e autenticazione di dichiarazioni giurate
- Autenticazione di perizie e certificati medici
- Convalida testamenti
Il rappresentante consolare / diplomatico non accetterà i documenti per la autenticazione notarile nei seguenti casi:
- Se gli atti non sono eseguiti liberamente ed intenzionalmente.
- Se l’atto contraddice le leggi del paese in cui si trova la rappresentanza.
- Se Il documento è falso o/e non è conforme alla legge.
- Se Il documento è incompleto oppure difettoso.
- Se il rappresentante o il firmatario non conosce la lingua del documento, la traduzione sarà realizzata sotto particolari condizioni specificate nelle apposite disposizioni normative.
Nota: il rappresentante consolare / diplomatico può esercitare il diritto di riserva riguardo ad ogni atto notarile, e può rifiutare di autenticare un documento se non è convinto che tutte le esigenze legali siano state rispettate
3. Documenti originali e in copia
La rappresentanza è autorizzata a confermare che un determinato documento è una copia certificata di un altro documento, in base a disposizioni interne. È necessario verificare le copie dei documenti originali, il dipartimento del rappresentante consolare farà una fotocopia del documento originale per accertare che la copia è identica all' originale e, solo in seguito, rilascerà il certificato. Non saranno accettate fotocopie di documenti realizzate al di fuori del dipartimento della rappresentanza consolare.
4. Identificazione della persona che richiede il servizio
Il rappresentante identificherà il cittadino chiedendo il passaporto, carta d’identità o un altro documento che porti la foto del cittadino e che soddisfi le condizioni e le disposizioni della rappresentanza consolare.
L'identificazione finalizzata alla firma di un documento da utilizzare in una transazione immobiliare sarà eseguita solamente su presentazione di Carta d’identità o Passaporto.